Tribunale di Brescia, sentenza n. 2839/19, del 24 luglio 2019.
Vi è violazione di regole cautelari obbligatorie solo in presenza di una adeguata indicazione delle fonti cautelari stesse.
Nell’ambito di un corso di immersione subacqueo, la violazione delle regole cautelari che non appaiono doverose alla luce della relativa didattica, che non possono essere indicate quali principi di carattere generale a cui attenersi nell'ambito di qualsivoglia didattica e che sono prive di una adeguata indicazione delle fonti, non costituisce una condotta illecita (Nello specifico le regole cautelari “predisporre una corretta illuminazione e adottare una cima quadra saldamente ancorata al fondo”, della cui violazione venivano accusati l’istruttore ed il responsabile della associazione subacquea, imputati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. per la morte di un allievo durante un corso di immersione subacqueo, non sono state ritenute doverose, pertanto non è stato ritenuto esigibile il rispetto delle stesse da parte degli imputati).