Tribunale di Milano, sentenza n. 313/2021, del 15 gennaio 2021
Non si configura il reato di minaccia a Pubblico Ufficiale ex art. 336 c.p. se la condotta posta in essere dall'agente non è dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'assolvimento dei propri doveri d'ufficio.
In tema di minaccia a Pubblico Ufficiale ex art. 336 c.p., perché sia ravvisabile una minaccia idonea a rendere configurabile il reato in esame, occorre che la condotta posta in essere dall'agente sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'assolvimento dei propri doveri d'ufficio, tale non potendo dirsi una reazione del privato genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili non accompagnati da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza idonee a turbare il pubblico ufficiale. (Nello specifico l’imputato veniva assolto dal reato di violenza o minaccia ai pubblici ufficiali della Polizia di Stato perché avrebbe tentato di costringerli a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio ed in particolare rivolgeva ai predetti pubblici ufficiali le frasi "dimmi dove abiti che ti vengo a cercare...vediamo se hai le palle".)